10 agosto 2009

sentenza corte costituzionale sulla Tia

Sentenza corte costituzionale sulla Tia: e ora chi (e se) dovrà rimborsare l'iva?
Il passaggio dalla tassa rifiuti alla tariffa, previsto dal decreto Ronchi già nel 1997, deve essere nato proprio sotto una cattiva stella.
Un processo lento, difficile e per cui a più riprese si è intervenuti prorogandone l'applicazione in maniera obbligatoria su tutto i comuni, come è avvenuto anche con l'ultimo decreto mille proroghe che la rimanda al 2011, ha oggi un nuovo ostacolo.
Con la recente Sentenza n.238 del 24/7/2009, la Corte Costituzionale ha definitivamente chiarito la natura della Tia (Tariffa Igiene Ambientale), affermando che si tratta di un vero e proprio tributo, come la Tarsu, in quanto presenta tutte le caratteristiche strutturali proprie di un prelievo fiscale.
Una sentenza che arriva dopo diversi pronunciamenti che ci sono stati nel corso degli anni, anche contrastanti, e che adesso metterà in seria difficoltà quei comuni che hanno chiesto in maniera illegittima la quota Iva ai contribuenti.
Una questione che muove interessi che riguardano ben 17 milioni di cittadini e tutti gli operatori che gestiscono il servizio dei 1193 comuni che hanno abbandonato la tassa per la tariffa.
Con la conseguenza che si potranno richiedere rimborsi da capogiro. La somma in gioco dipenderà da quanto i gestori hanno richiesto per il servizio ai comuni e sui quali si è applicata l'Iva al 10%, pertanto è difficile quantificarla, ma considerando che alcuni comuni hanno adottato la tariffa già dal 2000 è facile prevedere che si tratta di cifre davvero considerevoli e tali d mandare in tilt i bilanci di praticamente tutte le aziende dei servizi nei comuni che hanno optato per questa scelta.
Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere un aumento retroattivo della tariffa per coprire la quota Iva che dovrebbe essere rimborsata e tornare quindi a pari, ma questa soluzione se da una parte si potrebbe giustificare con il principio che la tariffa deve coprire tutti i costi di gestione, dall'altra potrebbe contraddire l'altro principio che l'applicazione della tariffa non debba significare aumenti superiori agli indici d'inflazione programmata.
Un bel problema che oltre alle utenze domestiche coinvolge - e lì sono i maggiori problemi-anche quelle private, su cui le cifre potrebbero essere anche più consistenti.
Adesso si dovrà capire se si dovrà rimborsare e chi dovrà farlo, se dovranno essere i comuni, i gestori o l'Agenzia delle entrate e questo non si potrà stabilire in sede diversa da quella governativa.
Ma intanto sembra che nei confronti della trasformazione da tassa rifiuti in tariffa il futuro possa essere ancora più incerto di quanto non sia stato sino ad ora e se da ora in poi dovrà essere considerata a tutti gli effetti un tributo sarà assai difficile utilizzarla, come in alcuni casi si era cominciato a fare, come una leva per indirizzare verso buone pratiche nella gestione dei rifiuti.

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03 agosto 2009 senza parole
10 maggio 2009 rifiuti: molta la strada ancora da fare
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05 gennaio 2008 parliamo di rifiuti
07 gennaio 2007 una politica ambientale "a misura" di cittadino
21 aprile 2007 C.R.M. - Centro di raccolta materiali
16 maggio 2007 manifesto della gestione sostenibile dei rifiuti
01 settembre 2007 una "bella" cartolina ricordo...
17 novembre 2007 alternativa possibile e praticabile

1 commento:

Celestino Mazzon ha detto...

Era ora: se fosse stato usato il "buon senso", certamente non sarebbe stata necessario scomodare la Corte.
Vorrei segnalare un'altra anomalia del sistema vessatorio perpetrato nei confronti dei cittadini: la TEFA, ovvero il tributo per l'esercizio della funzione ambientale. La storia: con il D.Lgs 152/2006 (art. 238, comma 1) il legislatore ha abolito il tributo ambientale attribuito alle province in esecuzione all'art. 19 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e confermato dal D.Lgs 22/1997 (art. 49). Tale tributo viene riscosso nella fattura TIA del soggetto esercente il servizio di raccolta RSU e prevede una addizionale del 5% sia sulla parte fissa che la parte variabile della tariffa.
Detto tributo è stato reintrodotto dal ministro Pecoraro Scanio con la revisione del codice ambientale (4/2008). Chiedo se qualcuno vuol dare una mano per la restituzione almeno dei due anni in cui il tributo è stato soppresso.